Chi siamo
U.S.R. per la LIGURIA – Via Assarotti 38, 16122 Genova
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L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria è un organo periferico del Ministero a circoscrizione regionale e di livello dirigenziale generale.
Costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa ed è articolato per funzioni e sul territorio, a livello provinciale, in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e supporto alle scuole, denominati Ambiti Territoriali Provinciali.
Gli Uffici scolastici regionali sono stati costituiti con D.P.R 347/2000 ed i loro compiti sono descritti nell’articolo 7 del DPR 260/2007.
Le funzioni che svolge sono le seguenti:
- vigila sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard programmati;
- cura l’attuazione, nellambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti;
- provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell’istruzione a norma dellarticolo 4 del decreto legislativo 30 giungo 1999, n.233.
- Il Direttore Generale dell’USR adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro;
- formula al dipartimento per la programmazione del Ministero proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale;
- provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dellamministrazione regionale;
- da esso dipendono gli uffici scolastici provinciali, dei quali assicura l’uniformità dell’azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza;
- in attuazione dell’art.117 della Costituzione, ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche;
- integra la sua azione con quella dei Comuni, delle Province e della Regione nell’esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti locali; cura i rapporti con l’Amministrazione regionale e con gli Enti locali, per quanto di competenza statale, per l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti nonché l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;
- esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia;
- assegna alle istituzioni scolastiche, nellambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie;
- svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l’efficienza dellattività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano dell’offerta formativa;
- assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all’Amministrazione centrale;
- assicura la diffusione delle informazioni;
- esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.
Pubblicato il 21-11-2022